RegolamentoCapo IX

Art. 94

In vigore dal 19 nov 1895
In qualunque località una nave italiana si trovi fuori del Mediterraneo nelle suindicate condizioni, è autorizzata a dirigersi ad una delle stazioni sanitarie, e preferibilmente all'Asinara (Sardegna). Tanto in questo, come nel caso dell'articolo precedente, dovrà la nave dare avviso telegrafico della sua direzione per mezzo dei semafori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-94

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Art. 94 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo