RegolamentoCapo X

Art. 95

In vigore dal 8 set 1910
Per le navi in arrivo, che abbiano avuto nella traversata, o abbiano tuttora a bordo infermi o sospetti di vaiuolo, difterite, scarlattina o di altra malattia contagiosa e diffusiva, fra quelle comuni nelle nostre regioni, si effettueranno le seguenti misure: 1° visita medica delle persone a bordo, disinfezione degli effetti d'uso personale e domestico degli ammalati e degli effetti non puliti delle persone che li hanno assistiti. Potranno dalla visita essere esentati i passeggeri di classe, sempre quando il medico di porto, sotto la sua responsabilità, ritenga non necessario di assoggettarveli; 2° disinfezione completa degli ambienti ove vi siano stati o vi siano individui affetti dalla malattia contagiosa, a norma delle istruzioni ministeriali; 3° sbarco ed invio degli ammalati o sospetti, all'ospedale di isolamento del luogo ove approda la nave o della località più vicina; 4° vaccinazione di tutte le persone a bordo che non presentino segni evidenti di recente innesto, se si tratti di vaiuolo. La vaccinazione non è obbligatoria poi passeggieri di nazionalità estera che non sbarcano nel Regno e sono diretti ad un porto estero; 5° pulizia rigorosa delle parti della nave destinate a passeggieri e all'equipaggio, e, occorrendo, anche di altri locali. Alle navi anzidette, le quali abbiano a bordo un medico governativo R. commissario di emigrazione o un medico di bordo autorizzato; e che inoltre posseggano a bordo un adatto locale di isolamento, un adeguato apparecchio di disinfezione a vapore ed un apparecchio per la distruzione dei topi di tipo riconosciuto idoneo dal Ministero dell'interno e di sufficente potenzialità, potrà l'ufficio portuale, sul conforme parere del medico di porto, concedere le seguenti agevolazioni: a) esenzione dalle misure sopra indicate ai numeri 1, 4, 5 allorquando vi sia l'attestazione del medico R. commissario o del medico di bordo, fatta col vincolo della parola d'onore, che le misure stesse sono state completamente attuate a bordo nelle 24 ore immediatamente precedenti all'arrivo; b) autorizzazione al capitano della nave, che ne faccia richiesta, di non sbarcare il malato od i malati o sospetti, giusta quanto è più sopra indicato al n. 3, e di farli invece proseguire, in istato di isolamento sulla nave, fino a destinazione, salvo, occorrendo, di sorvegliarne l'isolamento a bordo, a mezzo di appositi agenti, durante la permanenza della nave nel porto; c) concessione della libera pratica anche prima che sia completata la effettuazione delle misure indicate più sopra ai numeri 2 e 3, sempre che siano date tutte le necessarie garanzie del sicuro ed integrale adempimento delle misure stesse nel più breve termine possibile.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-95

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Art. 95 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo