RegolamentoCapo XI

Art. 98

In vigore dal 19 nov 1895
Le navi sulle quali si fossero verificati casi di colera durante la traversata o che presentassero all' arrivo casi dichiarati o sospetti di tale malattia, saranno inviate alla stazione sanitaria più vicina, dell'Asinara, o di Poveglia, o di Augusta, per subirvi la visita e le disinfezioni di cui all'articolo precedente e quelle altre misure sanitarie che, di volta in volta, saranno determinate dal Ministero dell' Interno. Le navi che si trovano in viaggio in tali condizioni potranno direttamente recarsi a dette Stazioni prima di approdare ad altro porto dello Stato, avvertendo possibilmente col mezzo dei semafori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-98

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Art. 98 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo