Regolamento›Capo XII
Art. 102
In vigore dal 19 nov 1895
Saranno ammesse a libera pratica, in seguito a rigorosa visita medica ed a regolari disinfezioni degli effetti sudici di uso personale o domestico, quelle navi che non si trovano in qualcuna delle condizioni dell'articolo precedente, sempre, beninteso, che consti da dichiarazione giurata del medico di bordo, od, in mancanza di questo, del capitano, non esservisi verificato durante il viaggio alcun caso, ancorchè solo sospetto, della precitata malattia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-102