Regolamento›Capo XIII
Art. 106
In vigore dal 19 nov 1895
L' ufficiale di porto che, nel caso di naufragio di una nave, si reca sul luogo del sinistro pel disimpegno degl'incarichi commessigli dal «Regolamento per la esecuzione del Codice per la Marina mercantile», dovrà accertarsi dello stato di salute dei naufraghi, e della loro provenienza.
Nel caso che qualcuno dei naufraghi sia ammalato o la nave perduta provenga da località colpita da ordinanza sanitaria, l'ufficiale di porto provvederà perché le persone siano tenute in osservazione, e siano loro prestati, possibilmente col concorso di un sanitario, i soccorsi necessari; informerà dell'accaduto l'Autorità locale e chiederà telegraficamente istruzioni al Prefetto.
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