RegolamentoCapo XIII

Art. 108

In vigore dal 19 nov 1895
Nel caso fossero trovati sulla spiaggia degli oggetti abbandonati, 1' ufficiale di porto, ove si tratti di effetti di uso personale o domestico, li farà sottoporre a disinfezione, oppure, ove ciò non sia possibile, li farà distruggere col fuoco.
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Art. 108 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo