RegolamentoCapo XIV

Art. 111

In vigore dal 19 nov 1895
L'ordine di servizio di ciascuna delle stazioni sanitarie dell'Asinara, Poveglia, Augusta, Brindisi, Genova e Nisida o, altra che si istituisca, sarà determinato da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministero dell' Interno.
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Art. 111 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo