RegolamentoCapo XIV

Art. 115

In vigore dal 19 nov 1895
Le persone ammalate e ricoverate nell'ospedale pagheranno la rotta giornaliera stabilita dalla legge, salvo le esenzioni stabilite pure dalla legge.
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Art. 115 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo