RegolamentoCapo IV

Art. 29 bis

In vigore dal 18 dic 2025
Per i medici della Regia marina e del Regio esercito, i quali abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, siano essi in servizio attivo oppure no, l'autorizzazione ad imbarcare come medico di bordo, di cui all', può essere concessa dal Ministero dell'interno a seguito di speciali esami integrativi in ostetricia e in pediatria, che saranno indetti in apposite sessioni a cura del Ministero stesso ed ai quali detti sanitari potranno essere ammessi in deroga del limite di età, di cui al n. 1 dell'. Per l'ammissione agli esami anzidetti i medici della Regia marina e del Regio esercito dovranno presentare, nei modi e termini indicati per ciascuna sessione, i documenti che saranno richiesti dal Ministero dell'interno. Potranno essere esonerati da tali esami quelli fra gli aspiranti che dimostrino con i titoli presentati di avere prestato per almeno sei mesi regolare servizio in un reparto ospedaliero o clinico per ciascuna delle specialità di ostetricia e pediatria.

Note all'articolo

  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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Art. 29 bis Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo