Regolamento›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 18 dic 2025
Per l'ammissione agli esami anzidetti, gli aspiranti alla autorizzazione per medico di bordo debbono presentare, nei modi e termini che verranno indicati per ciascuna sessione, i documenti che seguono:
1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di età;
2° certificato di cittadinanza italiana;
3° diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia conseguito nel Regno o diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso una università del Regno entro il 31 dicembre 1924 o conseguito entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si trovassero nella condizione prevista dall' del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909. Il diploma di abilitazione o il diploma di laurea deve essere stato conseguito da almeno due anni compiuti;
4° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi;
5° certificato penale di data non anteriore a tre mesi;
6° certificato di iscrizione in un ordine dei medici chirurgi del Regno;
7° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che l'aspirante non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche che gli impediscano di esercitare le funzioni di medico di bordo.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
- Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 167 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Per la prima sessione che verra' indetta dopo la pubblicazione del presente decreto, il limite massimo di eta' stabilito dall'art. 1 per l'ammissione agli esami e' elevato al 39° anno".
- La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-29