RegolamentoCapo III

Art. 27

In vigore dal 19 nov 1895
Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennità a seconda delle consuetudini locali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 27 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo