Art. 27
RegolamentoCapo III

Art. 27

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In vigore dal 19 nov 1895
Gli interpreti sono retribuiti dell'opera loro dal capitano della nave, pel quale l'hanno prestata, con un'indennità a seconda delle consuetudini locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-27