Regolamento›Capo III
Art. 26
In vigore dal 19 nov 1895
Sono accettati come interpreti coloro che siano idonei a tale professione, siano maggiori di età, non abbiano mai avuto condanna per reato contro la fede pubblica o per falsità in giudizio, e, se esteri, sieno inoltre, muniti di un attestato di probità del Console della rispettiva nazione.
La scelta di detti interpreti spetta ai capi degli Uffici di porto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-26