RegolamentoCapo IV

Art. 30

In vigore dal 18 dic 2025
Gli esami consteranno di prove scritte, pratiche ed orali, e dovranno accertare che gli aspiranti posseggono una sufficiente coltura nelle discipline igieniche ed in special modo nella igiene navale ed una adeguata abilità nell'esercizio pratico della medicina, della chirurgia e dell'ostetricia. Con decreto del Ministero dell'interno saranno approvati i relativi programmi particolareggiati, e verranno stabilite tutte le modalità relative alla procedura degli esami.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-30

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Art. 30 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo