RegolamentoCapo IV

Art. 35

In vigore dal 18 dic 2025
Ove dal sopracitato giornale, oppure da speciale inchiesta, la Prefettura rilevi trasgressioni od omissioni alle disposizioni del presente o di altro regolamento o legge dello Stato in vigore, adotterà i provvedimenti opportuni, promuovendoli, quando del caso, dalle competenti autorità.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
  • La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 35 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo