RegolamentoCapo V

Art. 40

In vigore dal 19 nov 1895
La patente è valida per un solo viaggio, essa sarà rilasciata dalla Capitaneria o dall' Ufficio di porto del luogo in cui la nave prende l'intero carico o ne principia a ricevere parte, e conserva la sua validità finché tutto il carico o parte di esso, rimanga a bordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-40

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Art. 40 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo