Regolamento›Capo V
Art. 42
In vigore dal 19 nov 1895
Se la nave ha subite misure imposte dal presente regolamento, da ordinanze di sanità marittima o prescritte dalle autorità locali, e parte prima di avere ottenuta libera pratica, verrà fatta annotazione dal capo dello ufficio di porto sulla patente o sul documento di cui al secondo alinea dell' delle condizioni sanitarie della nave stessa, coll' indicazione del trattamento sanitario al quale fu sottoposta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-42