RegolamentoCapo V

Art. 45

In vigore dal 19 nov 1895
Se la nave fu soggetta a misure sanitarie, prima che le siano rilasciate le carte di bordo o le sia vidimata la sua patente, dovrà avere corrisposta la somma dovuta per rimborso delle spese, legalmente stabilite, per le medesime, secondo apposita tabella approvata dal Ministero dell' Interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-45

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Art. 45 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo