RegolamentoCapo V

Art. 48

In vigore dal 19 nov 1895
La patente deve essere rilasciata alla nave entro le ventiquattro ore che precedono la partenza. Nel caso succedano variazioni in questo frattempo nel comando della nave, nel numero dei componenti l'equipaggio o dei passeggieri, nel carico, o nelle condizioni sanitarie del luogo di partenza, saranno esse annotate sulla patente, e le stesse annotazioni saranno firmate dal capo dell'Ufficio di porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-48

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Art. 48 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo