RegolamentoCapo V

Art. 47

In vigore dal 19 nov 1895
Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli Uffici di porto dal Ministero dello interno, e saranno firmate dal Prefetto della provincia. Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l' equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-47

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Art. 47 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo