Art. 47
RegolamentoCapo V

Art. 47

52 / 123
In vigore dal 19 nov 1895
Le patenti saranno conformi al modulo stabilito; verranno fornite agli Uffici di porto dal Ministero dello interno, e saranno firmate dal Prefetto della provincia. Le indicazioni delle patenti circa la portata della nave, il nome del capitano, il numero dei componenti l' equipaggio e dei passeggieri, dovranno essere conformi alle risultanze delle carte di bordo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-47