RegolamentoCapo V

Art. 51

In vigore dal 26 mar 1938
Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 23 settembre 1937, n. 2641 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 29 marzo 1937-XV.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-51

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Art. 51 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo