Regolamento›Capo V
Art. 51
56 / 123In vigore dal 26 mar 1938
Salvo il disposto di convenzioni internazionali o, comunque, reciprocità di trattamento, è obbligatorio il visto da parte dei Regi consoli sulle patenti di sanità delle navi dirette a porti italiani.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 23 settembre 1937, n. 2641 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 29 marzo 1937-XV.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-51