RegolamentoCapo VI

Art. 55

In vigore dal 19 nov 1895
Le navi, addette al trasporto di merci, nei viaggi di lunga navigazione, ai sensi del citato articolo 544 del Regolamento marittimo, potranno essere sottoposte ad una particolare ispezione dell'Ufficio di porto, la quale avrà per oggetto di assicurarsi delle buone condizioni igieniche e sanitarie della nave e dell'equipaggio. Ove il Capo dell' Ufficio di porto lo creda opportuno, potrà provvedere che la ispezione accennata sia eseguita dal medico di porto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-55

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Art. 55 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo