RegolamentoCapo VI

Art. 57

In vigore dal 19 nov 1895
Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato. Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-57

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Art. 57 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo