Regolamento›Capo VI
Art. 57
In vigore dal 19 nov 1895
Le disposizioni degli articoli precedenti obbligano tutte le navi nazionali in partenza dai porti dello Stato.
Ne sono solo esenti le navi da guerra ed i battelli da diporto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-57