Regolamento›Capo VI
Art. 56
In vigore dal 19 nov 1895
Tali visite dovranno, salvo casi eccezionali, rimessi al prudente criterio dell' autorità marittima, assistita ove occorra dal medico di porto, essere eseguite prima che la nave sia caricata, e non dovranno neppure, salvo i casi eccezionali suindicati, produrre ritardo nella partenza della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-56