Regolamento›Capo VI
Art. 54
In vigore dal 19 nov 1895
Le navi addette al trasporto delle merci, le barche da pesca o da traffico, i battelli da diporto, a vela ed a vapore, che trafficano fra i porti dello Stato o fanno viaggi di breve navigazione, indicati dall'articolo 544 del Regolamento per l' esecuzione del Codice per la marina mercantile, sono, di massima ed ove non siano prescritte speciali misure sanitarie, esenti da ogni visita da parto dell'autorità sanitaria all'atto della partenza.
Esse però dovranno essere visitate dal medico di porto, qualora si abbia motivo di credere che non siano in buone condizioni igieniche.
Dovranno pure essere sottoposte a visita medica, qualora pervenga all'autorità marittima reclamo della maggioranza dell'equipaggio circa le condizioni igieniche della nave o la qualità dei viveri, o per altri motivi speciali. I reclami dell'equipaggio dovranno essere dal Capo dell' Ufficio di porto immediatamente comunicati al medico di porto, al quale spetterà di proporre al Capo dell' Ufficio stesso i provvedimenti sanitari che crederà opportuni, tenendo presenti la portata della nave e la sua destinazione, e di sorvegliarne l'esecuzione. In caso di contestazione ne sarà deferita la risoluzione al Prefetto della provincia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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