RegolamentoCapo VI

Art. 58

In vigore dal 19 nov 1895
Tutte le navi addette a viaggi di lungo corso o di grande cabotaggio dovranno essere provvedute della cassetta di medicinali e della provvista di disinfettanti prescritte dalle istruzioni ministeriali. Sarà obbligo del capitano di far visitare la cassetta ed i disinfettanti, prima della partenza, dal medico di porto, che ne rilascierà analogo certificato senza l'esibizione del quale, l'Ufficio di porto non consegnerà le carte di bordo. Per le navi che fanno viaggi periodici la visita di cui sopra sarà fatta solo ogni sei mesi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-58

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Art. 58 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo