RegolamentoCapo VII

Art. 63

In vigore dal 11 dic 1897
Ogni nave destinata al trasporto di passeggieri deve essere provveduta dei medicinali e dei disinfettanti necessari in conformità delle istruzioni ministeriali.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-63

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Art. 63 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo