RegolamentoCapo VII

Art. 65

In vigore dal 11 dic 1897
Le stesse navi, di cui all'articolo precedente, devono essere provvedute di un apparecchio a distillazione capace di produrre almeno cinque litri di acqua al giorno per ogni persona imbarcata.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 65 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo