RegolamentoCapo VIII

Art. 70

In vigore dal 17 set 2001
Ogni capitano o padrone di nave nell' approdare ad un porto o scalo dello Stato è obbligato: 1° Di mantenersi in completo isolamento, inalberando bandiera gialla, ed impedendo ogni comunicazione prima di avere ottenuto la libera pratica. 2° NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232. 3° NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232. 4° NUMERO ABROGATO DAL D.P.R. 4 APRILE 2001, N. 232.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-70

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Art. 70 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo