RegolamentoCapo VIII

Art. 73

In vigore dal 19 nov 1895
La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero dell' Interno lo creda necessario per l' esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all'estero. In tali condizioni i capitani dovranno osservare il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-73

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Art. 73 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo