Regolamento›Capo VIII
Art. 73
78 / 123In vigore dal 19 nov 1895
La facilitazione, di cui nell'articolo precedente, cesserà qualora sia riconosciuta l'alterazione della salute di qualche individuo a bordo, oppure quando il Ministero dell' Interno lo creda necessario per l' esistenza di qualche malattia infettiva e diffusiva nello Stato od all'estero.
In tali condizioni i capitani dovranno osservare il disposto dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-73