RegolamentoCapo VIII

Art. 75

In vigore dal 19 nov 1895
Allorquando l'autorità di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all' esame di persone dell' equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell' interrogatorio di cui all'articolo seguente. Per le navi da guerra basterà sempre la dichiarazione fatta, col vincolo della parola d'onore, dal comandante o dall'ufficiale che lo rappresenta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-75

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Art. 75 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo