RegolamentoCapo VIII

Art. 79

In vigore dal 19 nov 1895
La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del modico di bordo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-79

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Art. 79 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo