Regolamento›Capo VIII
Art. 79
In vigore dal 19 nov 1895
La visita di ricognizione non sarà eseguita per le navi da guerra, per le quali basta l'assicurazione del comandante o del modico di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-79