RegolamentoCapo VIII

Art. 80

In vigore dal 19 nov 1895
Quando le navi in arrivo, per le disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze del Ministero dell'Interno, debbano essere sottoposte a visita medica, o questa sia ritenuta necessaria dalle autorità locali per condizioni speciali delle navi, il medico di porto passerà in rassegna tutti gli individui imbarcati o sul bordo della nave stessa, o, preferibilmente, quando è attuabile, in un locale del porto, nel quale possano scendere con le debite cautele di completo isolamento, sottoponendoli a quelle interrogazioni od indagini mediche che egli stimi opportune per accertarsi che non siano affetti da malattie infettive e diffusive. L'esame del medico si estenderà pure alle condizioni igieniche della nave. Le misure di disinfezione, degli effetti sudici e di lavatura delle persone, come pure le disinfezioni dei locali sospetti di infezione della nave, stabilite dal presente regolamento o dalle ordinanze ministeriali, debbono essere, eseguite sotto la vigilanza del Medico di porto, a norma delle Istruzioni emanate dal ministero dell'intero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-80

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Art. 80 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo