RegolamentoCapo VIII

Art. 85

In vigore dal 19 nov 1895
Nel caso che gli ufficiali di porto facciano scoperta o ricevano denunzia dell'esistenza delle sostanze sopradette, guaste od adulterate a bordo di qualche nave, ne faranno sollecito rapporto al Prefetto, il quale provvederà ai termini della vigente legge sanitaria o del regolamento speciale sulla vigilanza igienica degli alimenti, bevande ed oggetti di uso domestico, salvo il disposto di speciali ordinanze in proposito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-85

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