Regolamento›Capo VIII
Art. 86
In vigore dal 19 nov 1895
Se dalle perizie fatte risulterà che le merci, di cui agli articoli precedenti, pur non essendo atte ad uso alimentare o di bevanda, possano essere utilizzate per uso industriale, il Prefetto, salvo il disposto di speciali prescrizioni del Ministero dell' Interno, ne permetterà l' introduzione, facendo sorvegliare, per mezzo della forza pubblica, l' entrata e l' impiego di dette merci, per l' uso cui furono destinate, trattandole pure, ove sia necessario, con mezzi atti a renderle sempre riconoscibili da chiunque cui si offrissero clandestinamente per uso alimentario o di bevanda.
Le spese derivanti dalle dette misure di vigilanza andranno a carico del proprietario della merce.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-86