RegolamentoCapo VIII

Art. 88

In vigore dal 8 set 1910
La patente è brutta agli effetti dell'articolo precedente quando dalla medesima risulti, che, o nel luogo di partenza, o in alcuno degli scali intermedi toccati dalla nave esistesse in atto una malattia contagiosa, ovvero che manifestazioni di detta malattia si fossero avute da meno di venti giorni, salvo quanto possa essere disposto, per determinate malattie, e per le malattie esotiche, da apposite ordinanze del Ministero dell'interno.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-88

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Art. 88 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo