Regolamento›Capo VIII
Art. 74
In vigore dal 19 nov 1895
Le dichiarazioni fatte dal capitano, à sensi dell', prima dell' ammissione a pratica, saranno annotate in apposito registro, nel quale non è permessa alcuna cancellatura od alterazione, quando diano luogo a provvedimenti sanitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-74