Regolamento›Capo VIII
Art. 72
In vigore dal 19 nov 1895
Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo nè abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-72