RegolamentoCapo VIII

Art. 72

In vigore dal 19 nov 1895
Nei tempi ordinarii le navi che viaggiano lungo le coste dello Stato, sempre che nessuna circostanza aggravante sia avvenuta a bordo nè abbiano avuta alcuna comunicazione durante la traversata, sono esenti al loro approdo da ogni formalità sanitaria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-72

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Art. 72 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo