RegolamentoCapo VII

Art. 69

In vigore dal 19 nov 1895
Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanità o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sarà accordata se non dopo aver dimostrato lo adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 69 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo