Regolamento›Capo VII
Art. 69
74 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Tutte le navi in partenza, nazionali o straniere, destinate all'estero od ai porti dello Stato, con emigranti od immigranti a bordo, devono provvedersi della patente di sanità o far vidimare il ruolo di equipaggio ai sensi dell' della legge 6 dicembre 1885, per comprovare lo stato di salute del luogo da cui partono. La patente o la vidimazione non sarà accordata se non dopo aver dimostrato lo adempimento di tutte le prescrizioni regolamentarie.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-69