Regolamento›Capo VII
Art. 64
In vigore dal 11 dic 1897
Le navi destinate al trasporto di passeggieri fuori dello stretto di Gibilterra e del canale di Suez, ove il numero degli imbarcati fra equipaggio e passeggieri superi i 150, devono, a norma dell' del Codice di marina mercantile, avere un medico di bordo, debitamente autorizzato dal Ministero dell'Interno.
Se il numero dei passeggieri supera il mille e duecento e in ogni caso sia ordinato dal Ministero dello Interno, dovranno essere due i medici assunti pel servizio igienico-sanitario a bordo.
Si dovranno pure in ogni caso imbarcare fra il personale di equipaggio uno o più infermieri e una o più infermiere, giudicati abili dai medici di porto.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-64