Regolamento›Capo VII
Art. 66
In vigore dal 11 dic 1897
Le stesse navi, di cui sopra, dovranno essere provvedute di un apparecchio a disinfezione col vapore, il cui buon funzionamento sarà previamente controllato dall'autorità sanitaria governativa, e di recipienti adatti per una eventuale disinfezione chimica.
Dovranno avere pure due locali adatti per bagno a pioggia, uno per uomini ed uno per donne.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-66