Regolamento›Capo VIII
Art. 75
80 / 123In vigore dal 19 nov 1895
Allorquando l'autorità di porto dubita dell'esattezza della dichiarazione del capitano, potrà procedere all' esame di persone dell' equipaggio o di passeggieri, sottoponendoli a tutto o parte dell' interrogatorio di cui all'articolo seguente.
Per le navi da guerra basterà sempre la dichiarazione fatta, col vincolo della parola d'onore, dal comandante o dall'ufficiale che lo rappresenta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-75