RegolamentoCapo V

Art. 49

In vigore dal 19 nov 1895
Nel caso che uno o più porti dello Stato siano dichiarati dal Ministero dell' Interno quali focolai di malattia infettiva o diffusiva, tutte le navi, nazionali od estere, da guerra o di commercio, le barche e i battelli da diporto in partenza dai porti stessi per altri scali dello Stato, dovranno essere pure provveduti di patente, la quale sarà rilasciata gratuitamente e dovrà essere rinnovata ad ogni viaggio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-49

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Art. 49 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo