RegolamentoCapo V

Art. 52

In vigore dal 19 nov 1895
Ove nei porti in cui la nave approda non risiedano Regie Autorità consolari, le navi non saranno obbligate a recarsi nei porti viciniori per far vistare le patenti, dalle Regie Autorità consolari colà residenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-52

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Art. 52 Che approva il Regolamento per la sanita' marittima. | Portale Normativo