Regolamento›Capo V
Art. 41
In vigore dal 19 nov 1895
In conseguenza di quanto dispone l'articolo precedente, ove la nave, per completare il carico, approdi successivamente in altri porti nazionali dopo quello in cui le fu rilasciata la patente, questo documento non dovrà essere rinnovato ad ogni approdo, ma sarà invece solamente vidimato, senza tassa, dal rispettivo capitano o dal Capo dell'Ufficio di porto.
La stessa norma sarà osservata per le navi che approdano di rilascio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-41