Regolamento›Capo IV
Art. 31
In vigore dal 18 dic 2025
I medici che hanno ottenuto la autorizzazione a viaggiare come medici di bordo, saranno inscritti in apposito elenco presso il Ministero dell'interno. Copia di tale elenco tenuta in corrente dovrà essere depositata nelle prefetture delle provincie marittime, e presso le capitanerie ed uffici di porto di prima classe, e non verrà data immediata comunicazione, a richiesta, alle Compagnie di navigazione ed agli armatori.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 20 maggio 1897, n. 178 ha disposto (con l'art. 78, comma 1, lettera c) che "Dal giorno in cui andra' in esecuzione il presente regolamento resteranno intieramente abrogati: [...] c) gli articoli 28 e seguenti fino al 37 e 59 e seguenti fino al 68 inclusivi del regolamento per la sanita' marittima, approvato con R. Decreto 29 settembre 1895, n. 636".
- La L. 2 dicembre 2025, n. 182, ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, il capo IV del regolamento sulla sanita' marittima, di cui al regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e' abrogato".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1895-09-29;636#art-r-31